Art. 16.
(Trattamento di disoccupazione).

      1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.
      2. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici mesi elevati a sedici mesi per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni di età e a venti mesi per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni di età. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.
      3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.
      4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo

 

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mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.
      5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno cinquantadue contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
      6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.
      7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. È conseguentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
      8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.
      9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo, ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a due mensilità nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.
      10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile
 

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2000, n. 181, e successive modificazioni, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.
      11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi procede al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo od oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a sei mensilità del trattamento di disoccupazione.
      12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponde alla convocazione dei servizi per l'impiego, non accetta di frequentare o non frequenta regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetta un'offerta di lavoro in luogo distante fino a 50 chilometri da quello di residenza per prestazioni e retribuzione conformi a quelle relative all'ultima occupazione ovvero non aderisce a iniziative di inserimento lavorativo.
      13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui è svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, intendendo per tale quello di cui all'articolo 18, comma 1, che garantisce un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento è ridotto proporzionalmente.
      14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolge attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione
 

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alla sede provinciale competente dell'INPS.
      15. È fatta salva l'applicazione delle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale e di indennità di mobilità ai trattamenti già in godimento, nonché ai trattamenti dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla medesima data.